Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre
2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R.
16 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture ricettive
dirette all'ospitalità"; °
Richiamati in particolare:
il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, che
stabilisce: "La Giunta regionale, sentiti gli
enti locali, le associazioni imprenditoriali del
settore turismo e le associazioni dei consumatori,
più rappresentative a livello regionale, con appositi
atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,
all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie
ricettive di cui all'art. 4, comma 9 lettere a)
b) c) e d), specifica, sentita la competente Commissione
consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi
e le modalità di esercizio che devono possedere
le strutture ricettive ai fini della loro apertura,
autorizzazione e classificazione. In tali atti
sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare
le specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive
e la loro definizione e gli standard, ivi compresi
requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature,
capacità ricettiva.";
gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 della L.R. 16/04 che disciplinano
le strutture ricettive extralberghiere indicate al comma 8 dell'art.
4 della stessa legge, nonché la tipologia ricettiva indicata
alla lettera a) del comma 9 dell'art. 4;
l'articolo 42 della L.R. 16/04: "Disposizioni
transitorie generali";
il comma 3 dell'articolo 46 della L.R. 16/04:
"La legge regionale 34/88 è abrogata a far data
dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale
di cui all'art. 3, comma 2 riguardante la gestione
delle strutture ricettive extralberghiere e della
tipologia ricettiva di cui alla lettera a) del
comma 9 dell'art. 4";
Dato atto che in data 29 novembre 2005 si è svolta
una riunione per l'analisi della bozza dell'atto
di giunta contenente i criteri di cui all'art. 3,
comma 2, della L.R. 16/04 per le strutture ricettive
extralberghiere di cui all'art. 4 comma 8 e la tipologia
ricettiva di cui all'art. 4 comma 9 lettera a) "appartamenti
ammobiliati ad uso turistico" della stessa legge,
alla quale sono state invitate, così come previsto
dalla legge, enti locali, associazioni imprenditoriali
e associazioni di consumatori, nonché i componenti
della Commissione Turismo, cultura, scuola, formazione
lavoro e sport dell'Assemblea legislativa;
Dato atto inoltre che in data 7 dicembre 2005 la
Commissione Turismo, cultura, scuola, formazione
lavoro e sport dell'Assemblea legislativa ha espresso
parere favorevole sull'atto di Giunta regionale
di cui all'art. 3, comma 2 che regolamenta le caratteristiche
e i requisiti delle strutture ricettive extralberghiere
e la tipologia indicata all'art. 4, comma 9, lettera
a) della L.R. 16/04;
Dato atto infine del parere favorevole in merito
alla regolarità amministrativa del presente atto,
reso dal Direttore Generale Attività Produttive,
Commercio, Turismo dott. Gaudenzio Garavini ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della legge regionale
43/2001 e della deliberazione n. 447/2003 e successive
modificazioni;
Su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di turismo;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
- di approvare il testo dell'allegato A: "Requisiti
e standard strutturali per l'esercizio delle strutture
ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva
degli appartamenti ammobiliati per uso turistico",
parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di demandare a successivi atti del dirigente
competente l'approvazione dei modelli di dichiarazione
di inizio attività relativi alle strutture ricettive
extralberghiere ai sensi dell'art. 18 , comma
1 della L.R. 16/04 ed al modello di comunicazione
ai comuni riguardante la tipologia ricettiva degli
appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nonché
i modelli per la nuova dichiarazione dei requisiti
posseduti ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R.
16/04;
- Di demandare ad un successivo atto del dirigente
competente l'approvazione dei modelli dei marchi
identificativi delle strutture ricettive da adottare
da parte delle strutture ricettive extralberghiere;
- di pubblicare, così come previsto dall'art.
46, comma 3, L.R. 16/04 il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, specificando
che a far data dalla pubblicazione stessa è abrogata
la legge regionale 34/88, e che sempre da tale
data decorre il termine di 6 mesi per effettuare
una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti,
da parte dei titolari o gestori delle strutture
in attività, così come previsto dall'art. 42,
comma 1, L.R. 16/04.
- - -
Allegato A: "Requisiti e standard strutturali
per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere
e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati
per uso turistico".
SEZ. A - Strutture ricettive extralberghiere
soggette a classificazione
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione
di "case e appartamenti per vacanze" ai sensi dell'art.
11 della legge regionale 16/04, locate a turisti
per periodi non superiori a 5 mesi, nonché l'intermediazione
nella locazione di appartamenti ammobiliati ad uso
turistico effettuata da agenzie immobiliari.
Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attività di
gestione di case e appartamenti per vacanze non
comporta la modifica di destinazione d'uso degli
edifici ai fini urbanistici.
Gestione
La locazione turistica può essere effettuata nelle
seguenti forme:
- locazione da parte di privati di appartamenti
ammobiliati per uso turistico - per tale tipologia
di ricettività si rinvia al relativo capo.
- gestione in forma diretta di case e appartamenti
per vacanza, preventivamente classificati, da
parte di imprese.
- gestione in forma diretta di case e appartamenti
per vacanza, preventivamente classificati, da
parte di agenzie immobiliari. Qualora la stessa
agenzia svolga anche attività di intermediazione
occorre la nomina di un preposto che svolga separatamente
quest'ultima attività in forma esclusiva e che
lo stesso sia regolarmente iscritto al ruolo dei
mediatori.
- con gestione non diretta da parte di agenzie
immobiliari che svolgono l'attività di intermediazione
quali mandatarie, per conto dei proprietari o
di coloro che hanno la disponibilità ad altro
titolo di appartamenti ammobiliati ad uso turistico,
non classificati, che non intendono locare direttamente
gli stessi appartamenti ai sensi dell'art. 12
della L.R. 16/04. Le agenzie immobiliari possono
erogare, quali attività collegate direttamente
alla conclusione dell'affare, i seguenti servizi
accessori:
- possono effettuare promozione pubblicitaria
in proprio,
- possono fornire il servizio di ricevimento e
recapito.
Possono inoltre fornire i seguenti servizi su
richiesta:
- assistenza e manutenzione alle case e appartamenti,
- pulizia delle case e appartamenti,
- fornitura di biancheria pulita.
Servizi e dotazioni obbligatorie
Nelle case e appartamenti per vacanze e negli appartamenti
ammobiliati ad uso turistico locati da agenzie immobiliari
deve essere assicurata la fornitura di arredo, utensili,
materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni
altra dotazione necessaria per la preparazione e
la consumazione dei pasti.
Per ogni persona ospitabile devono essere forniti:
- Posate (2 coltelli due forchette un cucchiaio
un cucchiaino)
- Piatti 2 piatti piani ed un piatto fondo
- Un bicchiere per persona + altri due almeno
di riserva
- Una tazza ed una tazzina
Per casa appartamento:
- una batteria da cucina (comprensiva di padella
antiaderente e pentolino per il latte)
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 piatto da portata
- 1 grattugia
- 1 apribottiglie/cavatappi
Tutto il materiale fornito dev'essere comunque
in buono stato, qualunque sia la categoria dell'appartamento.
Nella locazione di case e appartamenti per vacanze
devono essere assicurati i seguenti servizi:
- la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
- fornitura costante di energia elettrica, acqua
calda e fredda;
- impianto di riscaldamento dei locali per locazioni
dal 1° ottobre al 30 aprile;
In caso di gestione imprenditoriale di case e appartamenti
per vacanza inoltre deve essere assicurato:
- servizio di ricevimento assicurato almeno 8
ore su 24 e servizio di recapito su richiesta;
tali servizi possono essere ubicati anche in comuni
limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;
- assistenza all'ospite per interventi urgenti
di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti.
Non è possibile la somministrazione di alimenti
e bevande agli alloggiati e la fornitura di altri
servizi centralizzati mentre è possibile fornire
ulteriori servizi rispetto a quelli previsti nella
tabella di classificazione.
Gestione diretta delle case e appartamenti per
vacanze
Capacità ricettiva
La capacità ricettiva delle case e appartamenti
per vacanze deve essere calcolata come segue tenendo
conto che è sempre possibile l'aggiunta di un letto
per minori fino a 12 anni al di fuori dei parametri
sotto indicati:
Monolocale (superficie abitabile, bagni inclusi):
- almeno 28 mq. - 3 persone
- oltre 34 mq. - 4 persone
Casa composta da più locali:
- camera da letto
- almeno 9 mq. - 1 letto
- almeno 12 mq. - 2 letti
- almeno 18 mq. - 3 letti
- oltre 24 mq. - 4 letti
- soggiorno con letto (se con angolo cottura occorre
aggiungere 4 mq.):
- almeno 14 mq. - 1 letto
- almeno 20 mq. - 2 letti
- oltre 26 mq. - 3 letti
Classificazione
Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma
diretta sono classificate in prima, seconda o terza
categoria.
La prima categoria corrisponde al livello qualitativo
più elevato poi a scendere seconda categoria e infine
terza categoria.
La classificazione è effettuata con l'assegnazione
del marchio dei soli.
Alla prima categoria = corrispondono 4 soli,
Alla seconda categoria = corrispondono 3 soli,
Alla terza categoria = corrisponde 2 soli.
La classificazione riguarda ogni singola casa o
appartamento ed è effettuata dal richiedente tramite
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei
requisiti posseduti dall'immobile presentata unitamente
alla dichiarazione di inizio attività.
I Comuni verificano i contenuti delle dichiarazioni
di classificazione almeno una volta entro tre anni
dalla presentazione della classificazione e successivamente
almeno una volta ogni tre anni dall'ultima verifica.
Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza
dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione,
procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione
della classificazione, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni previste dalla L.R. 16/04.
Obblighi delle imprese che gestiscono case e
appartamenti per vacanze e delle agenzie immobiliari
Le imprese che gestiscono case e appartamenti per
vacanze o le agenzie immobiliari che effettuano
locazioni turistiche presentano una dichiarazione
d'inizio attività (D.I.A.) presso ogni Comune in
cui sono ubicati gli immobili da locare a fini turistici.
Alla DIA è allegato l'elenco degli appartamenti
oggetto dell'attività ubicati nel Comune stesso.
Nel caso in cui l'impresa che gestisce case e appartamenti
per vacanze o l'agenzia immobiliare con gestione
diretta abbia la sede legale in un Comune della
Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui
sono ubicati gli immobili gestiti, invia copia di
tutte le D.I.A. presentate ai Comuni in cui sono
ubicate le strutture, anche al Comune in cui è ubicata
la sede legale.
Le agenzie immobiliari di sola intermediazione
presentano la D.I.A. solo al/i comune/i in cui sono
ubicati gli immobili da locare.
L'elenco allegato alla D.I.A. deve contenere le
seguenti indicazioni relative ad ogni unità abitativa
da locare:
- l'indirizzo della casa o appartamento e l'eventuale
denominazione;
- i metri quadrati dell'appartamento e la suddivisione
nei diversi vani, anche con l'aiuto di planimetrie;
- il numero dei posti letto e i bagni a disposizione
degli ospiti;
- il periodo di messa in locazione;
Nel caso di gestione diretta di case e appartamenti
per vacanze, la comunicazione deve inoltre contenere:
- la categoria dell'appartamento e la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di classificazione
o, se già presentata, gli estremi di riferimento
del documento;
- i prezzi massimi praticati, qualora non specificato
il prezzo si intende comprensivo della pulizia
finale dell'appartamento;
- la sussistenza dei seguenti requisiti strutturali:
g.1) indicazione degli estremi del certificato
di conformità edilizia e agibilità o presentazione
di documentazione sostitutiva indicata dal Comune
che attesti l'idoneità dei locali alla attività
di accoglienza almeno sotto i seguenti profili:
- antincendio,
- sicurezza e conformità degli impianti (L.
46/90),
- staticità;
g.2) idoneità igienico-sanitaria dei locali certificata
da un parere preventivo della competente AUSL
Dipartimento di Sanità Pubblica, o autocertificata
secondo le modalità definite della competente
AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.
Gli elenchi sono presentati la prima volta contestualmente
alla presentazione della dichiarazione d'inizio
attività e ripresentati aggiornati annualmente entro
il 1° ottobre.
Qualora intervengano modifiche o si acquisisca
la gestione di ulteriori unità abitative in corso
d'anno, gli elenchi sono aggiornati trimestralmente
e comunque prima della locazione delle unità stesse.
In caso di gestione di case e appartamenti per
vacanza in forma diretta, l'invio degli elenchi
alla Provincia sostituisce la comunicazione dei
prezzi e delle attrezzature prevista dall'art. 32
della L.R. 16/04.
In caso di intermediazione nella locazione di appartamenti
ammobiliati ad uso turistico effettuata da agenzie
immobiliari, l'adempimento relativo alla presentazione
degli elenchi alle scadenze prestabilite, sostituisce
la comunicazione indicata all'articolo 12 comma
2 della L.R. 16/04.
Le stesse agenzie effettuano le comunicazioni previste
all'articolo 12, comma 3, della L.R. 16/04, nonché
le comunicazioni previste ai commi 344 e 345 della
Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005).
In sede di prima applicazione, per le agenzie immobiliari
che già operano nel campo del turismo, la/e dichiarazione/i
d'inizio attività è/sono effettuata/e entro sei
mesi dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. L'elenco
allegato alla/e D.I.A., se non intervengono variazioni,
è valido anche come prima comunicazione annuale
da presentare entro il primo ottobre 2006.
Normativa
Gli esercizi di case e appartamenti per vacanze
sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 punto
5.3 del D.M. 14-6-1989 n. 236.
Tabella di classificazione dei
requisiti delle strutture extralberghiere "case
e appartamenti per vacanza"
Requisiti generali dell'unità
abitativa per la specifica classificazione
|
PRIMA SEZIONE |
Categoria |
1
4 soli |
2
3 soli |
3
2 soli |
| |
Impianto di riscaldamento in tutta l'unità
abitativa (in caso di locazioni dal 1 ottobre
al 30 aprile) |
(1) (2) (3) |
x |
X |
X |
| |
Televisore |
(1) |
x |
|
|
| |
Presa antenna |
(1) (2) (3) |
X |
x |
X |
| |
Linee telefoniche: una per ogni unità abitativa |
(1) (2) |
x |
X |
|
| |
Posto auto (escluse città d'arte con più
di 50.000 abitanti nel solo centro storico) |
(1) (2) |
X |
X |
|
Dotazioni delle unità abitative
(in buono stato) |
| |
Camere |
|
|
|
|
| |
Letti/divani letto e coperte pari al numero
delle persone ospitabili |
(1) (2) (3) |
x |
X |
X |
| |
Materassi ignifughi |
(1) (2) (3) |
X |
X |
X |
| |
Cucina |
|
|
|
|
| |
Dotazione:
- lavello e scolapiatti
- fornelli con aspirazione
- cestino porta rifiuti
- frigorifero
|
(1) (2) (3) |
x |
X |
X |
| |
Pentole e stoviglie per la preparazione e
la consumazione dei pasti in misura corrispondente
ai posti letto (come da elenco) |
(1) (2) (3) |
x |
X |
X |
| |
Elettrodomestici |
|
|
|
|
| |
Lavatrice |
(1) (2) |
X |
X |
|
| |
Altri elettrodomestici:
- Lavastoviglie
- Forno elettrico o a microonde
- Asse e ferro da stiro
|
(1) (2) |
Almeno 2
|
Almeno 1 |
|
| |
Dotazioni per il pranzo:
- tavolo (o piano d'appoggio)
- seggiole o panche in misura corrispondente
ai posti letto
|
(1) (2) (3) |
X |
X |
x |
| |
Bagni |
|
|
|
|
| |
dotazioni:
- cestino porta rifiuti
- scopino
- portarotolo
- stendibiancheria
- materiale necessario-non di consumo- per
la pulizia della casa
|
(1) (2) (3) |
X |
X |
X |
| |
In caso di doccia box doccia |
(1) |
X |
|
|
| |
Phon |
(1) (2) |
X |
X |
|
| |
Dotazioni supplettive:
- Balcone - con una sedia da giardino per
posto letto
- Giardinetto - con una sedia da giardino
per posto letto
- Piscina residenziale ad uso gratuito
- Posto auto al coperto (nei centri storici
anche in convenzione)
- Impianto di aria condi-
Zionata
In aree urbane non balneari la dotazione
di almeno due dei seguenti servizi: cassaforte,
computer con collegamento internet, impianti
di tv satellitare, può sostituire uno dei
requisiti sopraindicati.
|
(1) (2) |
Almeno 2 |
Almeno 1 |
|
| |
Materiali di consumo presenti all'arrivo
dell'ospite |
|
|
|
|
| |
Saponette monouso o detergente per l'igiene
personale analogo una per posto letto e un
rotolo di carta igienica e sacchetto di plastica
nel portarifiuti della cucina e del bagno |
(1) (2) (3) |
X |
X |
X |
| |
Shampoo in confezione monodose |
(2) (3) |
X |
X |
|
| |
Confezione monodose di detergente per la
casa e per stoviglie |
(1) |
X |
|
|
| |
Ascensore |
|
|
|
|
| |
Per i piani primo o superiori |
(1) |
X |
|
|
| |
Per i piani secondo o superiori |
(2) |
|
X |
|
Servizi |
| |
Cambio biancheria da letto
(da effettuarsi comunque ad ogni cambio dell'ospite) |
| |
Bisettimale |
(1) |
X |
|
|
| |
Settimanale |
(2) |
|
X |
|
| |
Cambio biancheria da bagno
( da effettuarsi comunque ad ogni cambio dell'ospite) |
| |
Bisettimanale |
(1) |
X |
|
|
| |
Settimanale |
(2) |
|
X |
|
| |
Servizi e dotazioni su richiesta (eventualmente
con pagamento a parte) |
|
|
|
|
| |
Pulizia appartamento durante il soggiorno |
(1) (2)
(3) |
X |
X |
x |
| |
Disponibilità culla/lettino/seggiolone/fasciatoio
su richiesta
|
(1) |
x |
|
|
SECONDA SEZIONE |
Categoria |
1
4 soli |
2
3
soli
|
3
2
soli |
Qualità e stato di conservazione
interno |
| |
Ottimo (tinteggiatura negli ultimi 4 anni) |
(1) |
x |
|
|
| |
Buono (tinteggiatura negli ultimi 5 anni) |
(2) |
|
X |
|
| |
Decoroso |
(3) |
|
|
X |
Aspetto esterno |
| |
Ottimo (tinteggiatura negli ultimi 5 anni) |
(1) |
x |
|
|
| |
Buono (tinteggiatura negli ultimi 10 anni) |
(2) |
|
X |
|
| |
Decoroso |
(3) |
|
|
X |
Bagni (dotati di lavabo,
bidet, vasca o doccia, wc, specchio) |
| |
Ottimo (costruito o ristrutturato da non
più di 8 anni) |
(1) |
x |
|
|
| |
Buono (costruito o ristrutturato da non più
di 10 anni) |
(2) |
|
X |
|
| |
Decoroso |
(3) |
|
|
X |
Qualità e stato dell'arredamento |
| |
Ottimo (mobili di non più di 10 anni in condizioni
perfette - fatte salve le residenze d'epoca) |
(1) |
x |
|
|
| |
Buono (mobili di non più di 15 anni in condizioni
buone anni - salve le residenze d'epoca) |
(2) |
|
X |
|
| |
Decoroso |
(3) |
|
|
X |
SEZ. B - Strutture ricettive classificate
in categoria unica
AFFITTACAMERE
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione
di "affittacamere" e di "locanda" ai sensi dell'art.
10 della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti
minimi di esercizio.
Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attività di
gestione di affittacamere non comporta la modifica
di destinazione d'uso degli edifici a fini urbanistici.
Specificazioni tipologiche e marchi
Gli esercizi di affittacamere che erogano, principalmente,
il servizio di alloggio e prima colazione possono
utilizzare il marchio commerciale: "camera e
colazione - room and breakfast".
L'utilizzo della specificazione tipologica di "locanda"
è esclusivo delle attività di affittacamere congiunte
all'esercizio di una attività di ristorazione aperta
al pubblico, autorizzata ai sensi della L.R. 14/03
e soggetta ai tetti di cui all'art. 4, comma 2,
della stessa legge.
Requisiti minimi per l'esercizio di attività
di affittacamere:
- i locali devono possedere i requisiti previsti
per la civile abitazione dalla normativa vigente
in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con
una superficie minima delle camere di almeno 9
e 14 mq. per le camere autorizzate rispettivamente
per uno o due posti letto, aumentata di almeno
6 mq. per ogni ulteriore posto letto; nelle camere
è sempre possibile l'aggiunta di un letto per
minori fino a 12 anni, al di fuori dei parametri
sopraindicati;
- la superficie minima dei bagni ad uso esclusivo
di una camera dev'essere di almeno 3 mq. ciascuno
e ogni bagno deve possedere una dotazione minima
costituita da un lavandino, un bidet, una vasca
o una doccia ed un wc;
- occorre almeno un bagno ad uso comune per le
camere senza bagno privati nella misura di un
bagno ogni sei posti letto o frazione;
- la dotazione minima delle camere è costituita
da un armadio, un tavolo e, per ogni posto letto,
un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano
e un comodino o equivalente;
- ove tale servizio sia fornito, una o più sale
destinate alla somministrazione di alimenti e
bevande per una superficie complessiva di almeno
14 mq.;
- per le locande il requisito di cui alla lettera
e) è sostituito dalla sala ristorante dell'esercizio
di somministrazione al pubblico;
- fornitura costante di energia elettrica, di
acqua calda e fredda e impianto di riscaldamento;
quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se
l'apertura comprende i periodi dal 1 ottobre al
30 aprile.
Requisiti minimi di servizio
- Servizio di ricevimento assicurato 8 ore su
24;
- Pulizia giornaliera della camera dei bagni e
delle stanze e dei locali ad uso comune;
- Cambio della biancheria da camera e da bagno
almeno 2 volte alla settimana e ad ogni cambio
del cliente;
- Cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio
del cliente;
Requisiti strutturali ed igienico-sanitari da
attestare nella DIA:
- indicazione degli estremi del certificato di
conformità edilizia e agibilità o presentazione
di documentazione sostitutiva prevista dal Comune
che attesti l'idoneità della struttura alla attività
di accoglienza almeno sotto i seguenti profili:
- antincendio,
- sicurezza e conformità degli impianti (L. 46/90),
- staticità;
- idoneità igienico-sanitaria della struttura
certificata da un parere preventivo della competente
AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può
essere presentata anche in assenza del parere
purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque
possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione
di tale parere;
- in caso di somministrazione di alimenti e bevande
deve essere allegata la relativa documentazione
sanitaria prevista dal successivo paragrafo.
Documentazione sanitaria per somministrazione
di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2 della
L. 283/62
Somministrazione della sola colazione
In caso di somministrazione agli alloggiati della
sola colazione non occorre autorizzazione sanitaria.
Somministrazione dei pasti
In caso di somministrazione agli alloggiati anche
dei pasti principali occorre l'autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, rilasciata
previa verifica dei seguenti parametri minimi relativi
alla cucina:
- Superficie totale utile di almeno 9 mq., con
l'aggiunta di 0,3 mq. per ogni posto letto oltre
il terzo;
- Pavimento e pareti come richiesto per cucina
di civile abitazione dal Regolamento edilizio
comunale;
- Finestra apribile all'esterno con le caratteristiche
richieste dal Regolamento edilizio comunale per
ambienti con destinazione d'uso per attività principale;
- Impianto idrico per acqua calda e fredda, impianto
elettrico, impianto di scarico, come richiesto
per cucina di civile abitazione dal Regolamento
edilizio comunale;
- Cappa e canna di esalazione sopra i fuochi con
le caratteristiche delle norme UNI 7129;
- Un acquaio a due lavelli;
- Apparecchio di cottura ad almeno 4 fuochi;
- Un frigorifero;
- Superficie di lavorazione pari ad almeno il
15% della superficie del pavimento della cucina;
- Un armadio o simile per riporre le stoviglie;
- Un armadio o simile per dispensa.
Normativa
Gli esercizi di affittacamere sono esclusi dall'applicazione
dell'articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14-6-1989 n.
236.
CASE PER FERIE
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione
di "Case per ferie" ai sensi dell'art. 7 della legge
regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi
strutturali e di esercizio.
Specificazioni aggiuntive
E' possibile concordare specificazioni aggiuntive
con il Comune in cui è ubicata la struttura in relazione
all'utenza ospitata o alle finalità dell'associazione
che gestisce la casa per ferie.
Il Comune può stabilire le condizioni per l'utilizzo
della specificazione aggiuntiva concordata. Tale
specificazione deve essere aggiunta al segno distintivo
da apporre all'esterno della struttura ricettiva.
Requisiti strutturali e di esercizio minimi
che devono essere garantiti nelle case per ferie:
- superficie minima delle camere di 8 e 12 metri
quadrati per le camere autorizzate rispettivamente
per uno o due posti letto, aumentata di 5 mq.
per ogni ulteriore posto letto autorizzato. In
caso di utilizzo di letti a castello per camere/camerate
dai 4 letti in su, ove l'altezza dei locali sia
superiore a 3,20 m il parametro superficie/posto
letto può essere ridotto 5 mq.;
- per le camere senza bagno ad uso esclusivo installazione
di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura
di un lavabo ogni 5 posti letto o frazione nonché
un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto
o frazione, con un minimo di un servizio ogni
piano;
- una cucina (requisito non obbligatorio per le
case religiose di ospitalità);
- una o più sale comuni, distinte dal locale adibito
a cucina, per una superficie complessiva di almeno
20 metri quadrati per i primi 10 posti letto e
di 0,5 metri quadrati per ognuno degli ulteriori
posti letto;
- fornitura costante di energia elettrica, di
acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali,
quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se
l'apertura comprende i periodi dal 1 ottobre al
30 aprile;
- cambio della biancheria settimanale e ad ogni
cambio del cliente o servizio di fornitura della
biancheria da camera e da bagno su richiesta,
ove il servizio non sia fornito di base;
- Fornitura di una coperta per ogni letto;
- Pulizia giornaliera dei locali;
- almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
- una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
- indicazione degli estremi del certificato di
conformità edilizia e agibilità o presentazione
di documentazione equipollente indicata dal Comune;
- idoneità igienico-sanitaria della struttura
certificata da un parere preventivo della competente
AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può
essere presentata anche in assenza del parere
purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque
possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione
di tale parere;
- in caso di somministrazione di alimenti e bevande
deve essere allegata l'autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, con l'eccezione
dell'utilizzo della cucina in modalità di autogestione
da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo
alle cucine autogestite).
OSTELLI PER LA GIOVENTU'
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione
di "Ostelli per la gioventù" ai sensi dell'art.
8 della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti
minimi strutturali e di esercizio.
Requisiti minimi strutturali e di esercizio
che devono essere garantiti negli ostelli per la
gioventù:
Requisiti strutturali:
- una superficie minima delle camere di 8 e 10
metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente
per uno o due posti letto aumentata di 4 mq. per
ogni ulteriore posto letto autorizzato. In caso
di utilizzo di letti a castello per camere/camerate
dai 4 letti in su, ove l'altezza dei locali sia
superiore a 3,20 m il parametro superficie/posto
letto può essere ridotto a 4 mq.;
- una superficie minima dei bagni privati di almeno
3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita
da un lavandino, un bidet, una vasca o una doccia
ed un wc;
- per le camere senza bagno privato installazione
di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura
di un lavabo ogni 5 posti letto o frazione nonché
un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto
o frazione con un minimo di un servizio igienico
completo per ogni piano;
- una dotazione minima delle camere costituita
da un tavolo, un armadio o cabina-armadio con
spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto
letto, un letto e una sedia o uno sgabello;
- una o più sale comuni per una superficie complessiva
di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata
a 1 metro quadrato per posto letto qualora le
sale comuni coincidono con le sale destinate alla
consumazione dei pasti e comunque non inferiore
a mq. 20;
Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati
di uno o più locali adibiti a cucina comune per
la preparazione personale dei pasti da parte degli
ospiti.
Servizi obbligatori
- servizio di ricevimento assicurato almeno 8
ore su 24;
- servizio di pulizia della camera una volta al
giorno;
- fornitura costante di energia elettrica, di
acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali,
quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se
l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre
al 30 aprile;
- cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente
o servizio di fornitura della biancheria da camera
e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia
fornito di base;
- In caso il pernottamento sia fornito in camerate,
servizio di deposito bagagli o armadietti forniti
di serratura per un numero non inferiore al 10%
dei posti letto;
- almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
- una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
- indicazione degli estremi del certificato di
conformità edilizia e agibilità o presentazione
di documentazione equipollente indicata dal Comune;
- idoneità igienico-sanitaria della struttura
certificata da un parere preventivo della competente
AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può
essere presentata anche in assenza del parere
purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque
possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione
di tale parere;
- in caso di somministrazione di alimenti e bevande
deve essere allegata l'autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, con l'eccezione
dell'utilizzo della cucina in modalità di autogestione
da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo
alle cucine autogestite).
Prezzi e tariffe
In caso di gestione effettuata da privati per la
individuazione dei prezzi massimi da applicare e
da prevedere nella convenzione da stipulare con
il Comune si dovrà tenere conto dei prezzi praticati
da analoghe strutture/ostelli presenti sul territorio
della provincia o/e, in mancanza di questi, a quelli
praticati da altre strutture nella regione, con
un aumento massimo non superiore di norma al 10%.
Rifugi alpini
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione
di "Rifugi alpini" ai sensi dell'art. 9, comma 1,
della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti
minimi strutturali e di esercizio.
I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero,
il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere
custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati
nelle stagioni turistiche.
Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono
disporre di un locale per il ricovero di fortuna,
convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile
dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate
e durante il periodo di apertura stagionale il servizio
di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero
arco della giornata.
Strutture e dotazioni obbligatorie:
- Locali riservati all’alloggiamento del gestore-custode;
- Cucina per la preparazione dei pasti;
- Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo
di alimenti e bevande;
- Spazi destinati al pernottamento, attrezzati
con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo
a castello; per ogni posto letto deve essere disponibile
almeno una coperta;
- Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
- Acqua potabile come da D. Lgsl 31/01 e s.m.i.;
- Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento
delle acque;
- Posto telefonico, o in caso di impossibilità
di allaccio, apparecchiature di radio-telefono;
- Adeguato numero di apparecchi estintori;
- Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa
dal tramonto all’alba;
- Una cassetta di pronto soccorso;
- Adeguato spazio per la custodia dei materiali
e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i
rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate
o normalmente servite dal reticolo viario ;
- Idoneo impianto per la produzione di energia
elettrica e impianto di riscaldamento;
- Piazzola nelle vicinanze idonea all’atterraggio
di elicotteri del Soccorso alpino.
Parametri edilizi minimi
Cucina
Superficie minima ≥ mq 12;
altezza media ≥ m. 2,40;
altezza minima ≥ m. 2,00;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16
della superficie del pavimento;
Cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla
relativa canna di espulsione;
rivestimento del pavimento e delle pareti fino
ad una altezza ≥ a m 1,80 con materiale liscio,
lavabile, disinfettabile;
Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando
non manuale; Frigorifero con separazione tra formaggi,
salumi e altri alimenti;
Piani di lavoro di adeguate dimensioni;
Servizio igienico completo riservato al personale
di gestione (WC, lavandino, bidet, doccia) con antigabinetto
ad uso spogliatoio.
Spazio Consumo alimenti e bevande
altezza media ≥ m. 2,20;
altezza minima ≥ 2,00 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16
della superficie del pavimento;
1 WC con lavabo ogni 50 mq di superficie utile,
o frazione, delle sale di ristoro.
Spazi per il pernottamento
Camere dormitorio con almeno 4 mq per posto letto;
Altezza media ≥ m. 2,20;
Altezza minima ≥ 2,00 m.;
presenza di un adeguato ricambio d’aria pari almeno
a 2 ricambi orari conseguiti mediante ventilazione
naturale (a parete e/o con l’ausilio di canne);
divieto di fumare e della installazione di caldaie
o simili strumenti di riscaldamento in locali dormitorio;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16
della superficie del pavimento
Servizi Igienico-sanitari
Almeno una stanza da bagno completa di uso comune
ogni piano con disponibilità complessiva di almeno:
1 lavabo ogni 10 posti letto o frazione,
1 WC ogni 15 posti letto o frazione,
1 doccia ogni 20 posti letto;
altezza media ≥ m. 2,20;
altezza minima ≥ 2,00 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16
della superficie del pavimento;
Pareti fino ad una altezza ≥ a m. 1,60 con
materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
Porte
Larghezza non inferiore a cm 65.
Deroghe
I parametri soprascritti potranno essere derogati
in presenza di condizioni ambientali particolarmente
impegnative. In particolare, nelle camere dormitorio
potrà essere raggiunto il parametro minimo di 3
mq per posto letto, ma solo in presenza di adeguato
ricambio d'aria pari ad almeno 3 ricambi orari.
Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti solidi
accumulati presso i rifugi avviene secondo le modalità
indicate dall'amministrazione competente.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
- indicazione degli estremi del certificato di
conformità edilizia e agibilità o presentazione
di documentazione equipollente indicata dal Comune;
- idoneità igienico-sanitaria della struttura
certificata da un parere preventivo della competente
AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può
essere presentata anche in assenza del parere
purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque
possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione
di tale parere;
- per la somministrazione di alimenti e bevande
deve essere allegata l'autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, previa verifica
dei requisiti strutturali previsti dal presente
atto, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina
in modalità di autogestione da parte degli alloggiati
(vedi paragrafo relativo alle cucine autogestite).
Interpretazione dell'art. 18 comma 3 della L.R.
16/04
Vista la particolare collocazione dei rifugi alpini
la presentazione della D.I.A. consente oltre alla
attività propriamente ricettiva la somministrazione
di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in
transito. Tale attività non è, infatti, considerata
una vera è propria somministrazione al pubblico
ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04 in
considerazione della finalità prevista dalla legge
per queste strutture di offrire ospitalità e ristoro
agli escursionisti.
Rifugi escursionistici
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione
di "Rifugi escursionistici" ai sensi dell'art. 9,
comma 2, della legge regionale 16/04 e stabilisce
i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive
aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità
e ristoro ad escursionisti in zone anche non montane
ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, servite
da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari,
anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate
direttamente alla viabilità pubblica.
Strutture e dotazioni obbligatorie:
- Locali riservati all’alloggiamento del gestore-custode;
- Cucina per la preparazione dei pasti;
- Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo
di alimenti e bevande;
- Spazi destinati al pernottamento, attrezzati
con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo
a castello; per ogni posto letto deve essere disponibile
almeno una coperta;
- Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
- Acqua potabile come da D. Lgsl 31/01 e s.m.i.;
- Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento
delle acque;
- Posto telefonico, o in caso di impossibilità
di allaccio, apparecchiature di radio-telefono;
- Adeguato numero di apparecchi estintori;
- Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa
dal tramonto all’alba;
- Una cassetta di pronto soccorso;
- fornitura costante di energia elettrica, di
acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali;
quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se
l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre
al 30 aprile;
Parametri edilizi minimi
Cucina
Superficie minima ≥ mq. 16;
altezza media ≥ m. 2,40;
altezza minima ≥ 2,20 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12
della superficie del pavimento;
Provvista di Cappa di aspirazione sopra i fuochi
collegata alla relativa canna di espulsione;
rivestimento del pavimento e delle pareti fino
ad una altezza ≥ a m 2,00 con materiale liscio,
lavabile, disinfettabile;
Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando
non manuale;
Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi
e altri alimenti;
Piani di lavoro di adeguate dimensioni;
Servizio igienico completo (WC, lavandino, bidet,
doccia) dedicato con antigabinetto ad uso spogliatoio.
Spazio Consumo alimenti e bevande
altezza media ≥ m. 2,40;
altezza minima ≥ 2,20 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12
della superficie del pavimento;
1 WC distinto per sesso con antigabinetto in comune
dotato di lavabi.
Spazi per il pernottamento
Stanze letto superficie minima 8 mq per un posto
letto con incremento di 4 mq per ogni letto aggiunto
oltre il primo;
Altezza media ≥ m. 2,40;
Altezza minima ≥ 2,20 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12
della superficie del pavimento.
Servizi Igienico-sanitari
Almeno una stanza da bagno completa di uso comune
ogni piano con disponibilità complessiva di almeno:
1 lavabo ogni 10 posti letto o frazione,
1 WC ogni 10 posti letto o frazione,
1 doccia ogni 12 posti letto o frazione;
altezza media ≥ m. 2,20;
altezza minima ≥ 2,00 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16
della superficie del pavimento;
Pareti fino ad una altezza ≥ a m 1,60 con
materiale liscio, lavabile, disinfettabile.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
- indicazione degli estremi del certificato di
conformità edilizia e agibilità o presentazione
di documentazione equipollente indicata dal Comune;
- idoneità igienico-sanitaria della struttura
certificata da un parere preventivo della competente
AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può
essere presentata anche in assenza del parere
purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque
possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione
di tale parere;
- per la somministrazione di alimenti e bevande
deve essere allegata l'autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, previa verifica
dei requisiti strutturali previsti dal presente
atto, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina
in modalità di autogestione da parte degli alloggiati
(vedi paragrafo relativo alle cucine autogestite).
INTERPRETAZIONE dell'art. 18 comma 3 della L.R.
16/04
Qualora il rifugio escursionistico sia ubicato
in zone difficilmente raggiungibili con mezzi di
trasporto la presentazione della D.I.A. consente
oltre alla attività propriamente ricettiva la somministrazione
di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in
transito. Tale attività non è, infatti, considerata
una vera è propria somministrazione al pubblico
ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04 in
considerazione della finalità prevista dalla legge
per queste strutture di offrire ospitalità e ristoro
agli escursionisti.
Appartamenti ammobiliati ad uso
turistico
Il presente capo regolamenta la tipologia ricettiva
"Appartamenti ammobiliati per uso turistico" ai
sensi dell'art. 12 della legge regionale 16/04 e
stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
I proprietari e gli usufruttuari che intendono
locare direttamente, con contratti aventi validità
non superiore a sei mesi consecutivi, le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale
(si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale
ai fini della presente legge quella effettuata da
chi concede direttamente in locazione ai turisti
quattro o più case o appartamenti per vacanze anche
in stabili diversi posti nello stesso comune o in
comuni diversi), lo comunica sull'apposito modello
anteriormente alla prima locazione e annualmente,
nei termini stabiliti dall'art. 12 della L.R. 16/04,
al comune in cui l'unità abitativa è ubicata (anche
con una semplice comunicazione di conferma se non
vi sono modifiche, ove il comune la ritenga sufficiente),
che ne trasmette copia entro trenta giorni alla
provincia competente.
Qualora la comunicazione non venga rinnovata, si
considera efficace l'ultima comunicazione presentata.
La comunicazione è obbligatoria in caso di variazione
di qualche elemento comunicato o in caso di cessazione
dell'attività.
Gli stessi soggetti comunicano alla provincia i
dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento
dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT
e sono tenuti, per locazioni superiori a un mese,
ai sensi dell'art. 12 della legge n. 191/78 e del
comma 344 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria
2005), ad effettuare una comunicazione all'autorità
di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna
dell'immobile. A decorrere dalla data di approvazione
del modello di cui al comma 344 L. 311/04 tale comunicazione
dovrà essere effettuata in via telematica all'agenzia
delle entrate.
Quando entrerà in vigore la nuova procedura, la
presentazione all'agenzia delle entrate per la registrazione
del contratto sostituirà la comunicazione di cui
all'art. 12 L. 191/78.
Negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico
devono essere assicurate le seguenti condizioni:
- la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
- deve essere fornita in modo continuativo : energia
elettrica, acqua calda e fredda e deve essere
presente impianto di riscaldamento dei locali
in caso di locazioni dal 1°ottobre al 30 aprile;
- l'abitazione deve essere arredata, e devono
essere forniti utensili, materiale per la pulizia
dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria
per la preparazione e la consumazione dei pasti
in misura congrua al numero di persone ospitabili
ed in buono stato;
- deve essere fornito un numero di telefono per
la comunicazione dei guasti, che devono essere
al più presto riparati.
E' esclusa, da parte del locatore, la fornitura
di servizi complementari o aggiuntivi, diversi da
quelli minimi sopraindicati, nonché la pubblicità
dell'attività.
Non è considerata pubblicità la normale attività
informativa, anche tramite siti internet privati,
purchè non inseriti in circuiti di prenotazione
e commercializzazione con caratteristiche che travalichino
una semplice informazione, indicazione di visibilità
o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax
ed e-mail.
Normativa comune
Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art.
16, comma 2, L.R. 16/04
Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva
extralberghiera già esistente ed autorizzata, senza
alcuna effettuazione di modifiche né alla struttura
né ai servizi erogati, segue le modalità di cui
all'art. 16 comma 2, della L.R. 16/04.
La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia
(ora dichiarazione) di inizio attività indicata
allo stesso articolo è da intendersi riferita alla
disciplina di cui all'art. 19 L.241/90 in forma
statica, limitatamente alla sola ipotesi di subentro,
come vigente alla data di entrata in vigore della
L.R. 16/04.
Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria
e requisiti minimi
Per le strutture extralberghiere che utilizzano
la cucina esclusivamente in modalità di autogestione
da parte degli alloggiati, l'autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art. 2 L.283/62 non è necessaria purché
tale cucina rispetti i parametri minimi previsti
per le cucine degli affittacamere che effettuano
somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione
del requisito riguardante il frigorifero.
In questo caso dovrà essere garantita la presenza
di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri
lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina
autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno
essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti
all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel
frigorifero.
Dipendenze
E' possibile attivare dipendenze delle strutture
ricettive extralberghiere collettive (case per ferie,
ostelli per la gioventù), ubicate nelle immediate
vicinanze della casa-madre di norma non superiore
a 100 metri.
Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata
dichiarazione di inizio attività. Le dipendenze
devono rispettare i requisiti minimi previsti per
le strutture ricettive da cui dipendono, ad esclusione
dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano
alla casa-madre.
Normativa applicabile in modo residuale
Per quanto non previsto in modo specifico dal presente
atto si applicano le normative vigenti in materia
urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e
di sicurezza.
Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
Possono acquisire la classificazione di residenze
d'epoca le strutture ricettive extralberghiere assoggettate
ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137" che siano
arredate prevalentemente con mobili dell'epoca a
cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni
tecnologiche e servizi.
SEGNI DISTINTIVI
Il segno distintivo, conforme al modello approvato
dalla Regione con determinazione del dirigente competente,
corrispondente alla categoria ottenuta ove previsto,
deve essere esposto all'esterno della struttura
ricettiva extralberghiera.
Ulteriori simbologie commerciali possono essere
affiancate al segno distintivo regionale.
Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente
atto, e i segni distintivi approvati con atto del
dirigente competente, sono utilizzabili esclusivamente
in conformità alle specifiche tipologie ricettive
oggetto della dichiarazione di inizio attività.
Prot.(TUR/05/33558) |