EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive extralberghiere:  a) le case per ferie;   b) gli ostelli;   c) i rifugi alpini;   d) i rifugi escursionistici;   e) gli affittacamere;   f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;   b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   c) aree attrezzate di sosta temporanea;   d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

Ostelli - (Art. 8 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005

Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".

SEZ. B - Strutture ricettive classificate in categoria unica

OSTELLI PER LA GIOVENTU'

Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di "Ostelli per la gioventù" ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
Requisiti minimi strutturali e di esercizio che devono essere garantiti negli ostelli per la gioventù:
Requisiti strutturali:

  • una superficie minima delle camere di 8 e 10 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto aumentata di 4 mq. per ogni ulteriore posto letto autorizzato. In caso di utilizzo di letti a castello per camere/camerate dai 4 letti in su, ove l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 m il parametro superficie/posto letto può essere ridotto a 4 mq.;
  • una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, un bidet, una vasca o una doccia ed un wc;
  • per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o frazione con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano;
  • una dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, un letto e una sedia o uno sgabello;
  • una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata a 1 metro quadrato per posto letto qualora le sale comuni coincidono con le sale destinate alla consumazione dei pasti e comunque non inferiore a mq. 20;
    Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti.
    Servizi obbligatori
  • servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
  • servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
  • fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali, quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile;
  • cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
  • In caso il pernottamento sia fornito in camerate, servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura per un numero non inferiore al 10% dei posti letto;
  • almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
  • una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
    Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
  • indicazione degli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità o presentazione di documentazione equipollente indicata dal Comune;
  • idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione di tale parere;
  • in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalità di autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo alle cucine autogestite). Prezzi e tariffe
    In caso di gestione effettuata da privati per la individuazione dei prezzi massimi da applicare e da prevedere nella convenzione da stipulare con il Comune si dovrà tenere conto dei prezzi praticati da analoghe strutture/ostelli presenti sul territorio della provincia o/e, in mancanza di questi, a quelli praticati da altre strutture nella regione, con un aumento massimo non superiore di norma al 10%.

    Normativa comune

    Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, L.R. 16/04
    Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati, segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R. 16/04.
    La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia (ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 16/04
    Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti minimi
    Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L.283/62 non è necessaria purché tale cucina rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
    In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.
    Dipendenze
    E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù), ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non superiore a 100 metri.
    Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da cui dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla casa-madre.
    Normativa applicabile in modo residuale
    Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.
    Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
    Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.
    SEGNI DISTINTIVI
    Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva extralberghiera.
    Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al segno distintivo regionale.
    Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente, sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività.

     

  • FEI
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