EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere. .

Sono strutture ricettive all'aria aperta:  a) i campeggi;   b) i villaggi turistici.

Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.

Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.

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